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D.P.C.M. 05/07/2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 05/07/2006

Organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

- Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 152, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137»;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 177, recante Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001 n. 320, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, recante Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

- serie generale - 8 marzo 2006 supplemento ordinario n. 56, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 10;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2006 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 e volto all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

- Visto il rilievo n. 90 del 28 giugno 2006 sollevato dall'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti e comuni- D.P.C.M. 05/07/2006 – Organizzazione del Ministero delle infrastrutture. cato con nota in data 28 giugno 2006 in merito al contenuto del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

-Ritenuta l'esigenza di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le correzioni necessarie ad adeguarne il contenuto ai citati rilievi dell'organo di controllo;

-D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

-Sentiti il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1 - Competenze del Ministero delle infrastrutture

1. Al Ministero delle infrastrutture sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche, acquedottistiche, di integrazione modale fra i sistemi di trasporto nonchè delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche

b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, piani urbani della mobilità e pianificazione di settore per i trasporti

c) edilizia residenziale: aree urbane

d) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi

e) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane

f) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e portuali e infrastrutture idrauliche, opere infrastrutturali per la viabilità, ivi comprese sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato

g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale e nelle aree di cui al presente articolo, nonchè vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79

h) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente

articolo.

Art. 2 - Competenze del Ministero dei trasporti

1. Al Ministero dei trasporti sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di

a) proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti

b) concerto sugli atti di programmazione di competenza del Ministero delle infrastrutture di cui all'art. 1, lettera a) e, per quanto di competenza, alle lettere d) ed f)

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri

e) sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilità, ivi compresa la intermodalità

f) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e nelle aree di cui al presente articolo, nonchè vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e da contratti di programma o di servizio, limitatamente ai compiti e alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo

g) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente

articolo.

Art. 3 - Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al com- D.P.C.M. 05/07/2006 – Organizzazione del Ministero delle infrastrutture. ma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 243, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici. In considerazione dell'assetto dipartimentale del Ministero, in luogo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 243, si rende applicabile l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001 n. 225. Gli incarichi dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di diretta collaborazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.

3. Fermo il contingente di personale del Servizio di controllo interno, nel limite di sette unità, e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministro delle infrastrutture, previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 243

a) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture è stabilito complessivamente in novantasei unità

b) non è consentita l'assegnazione ai predetti Uffici di diretta collaborazione di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia che, nell'ambito del contingente complessivo di cui alla lettera a), possono essere individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, è stabilito in misura non superiore a tre

d) il Servizio di controllo interno è organo monocratico che si avvale di un contingente di personale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto n. 243 del 2001 nel limite massimo di sette unità.

4. La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione è in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decretolegge 18 maggio 2006 n. 181. A tal fine, entro il 30 settembre 2006, i Ministeri interessati procedono alla verifica del rispetto del suddetto principio di contenimento della spesa con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4 - Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001 n. 225, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione. Gli incarichi dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di diretta collaborazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.

3. Fermo il contingente di personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministro dei trasporti, previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001 n. 225

a) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti è stabilito complessivamente in novantasei unità

b) non è consentita l'assegnazione ai predetti Uffici di diretta collaborazione di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia che, nell'ambito del contingente complessivo di cui alla lettera a), possono essere individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, è stabilito in misura non superiore a tre

d) il Servizio di controllo interno è organo monocratico che si avvale di un contingente di personale nel limite massimo di sei unità

e) il trattamento economico previsto ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto n. 225 del 2001 per il Capo della segreteria e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato è consentito nel limite massimo di uno per ciascun Sottosegretario di Stato.

 

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